Prot.
13722
OGGETTO: Riscontro
nota Segretario Generale avente ad oggetto ADOZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE
–COMUNICAZIONI –“ULTERIORI DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE – seduta del 10.04.2003”
Al
Segretario/Direttore Generale
LORO SEDI
Faccio
seguito alla nota del Segretario/Direttore Generale pervenuta in data 15.04.2003 registrata al n° 8630 per trasmettere in allegato la relazione integrativa appositamente
formulata dalla scrivente, progettista
e Responsabile dell’Ufficio di Piano, giusta incarico della G.M. in data
14.03.2003 (Delibera n° 55), e ciò in riscontro a quanto disposto dai Consiglieri
Comunali nella seduta del 10.04.2003, giusta Delibera n° 56.
Resto
a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito.
Il Responsabile dell’UTC -
Servizio Urbanistica
Dirigente dei Servizi Tecnici
Arch. Maria
Iovino
RELAZIONE INTEGRATIVA
al P.R.G., P.E. e R.E.
definito dall’ufficio di Piano
in data 22.07.2002
Rif. ULTERIORI DIRETTIVE
PER LA
REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Seduta Consiliare del 10.04.2003, Delibera n° 56
In
relazione alla nota del Segretario/Direttore Generale, del 15.04.2002 recante
n° 8630, prima di esprimere le proprie
motivate considerazioni in ordine a quanto disposto dal Consiglio Comunale,
nella seduta del 10.04.2003, giusta delibera n° 56, ritengo necessario rappresentare alle SS.LL. l’iter di formazione
dell’importante strumento urbanistico, piuttosto complesso, oggetto di RIELABORAZIONE TOTALE sin dal 01.04.1993.
Per la
rielaborazione totale e DEFINIZIONE del
P.R.G., P.E. e R.E. è stata effettuata una RICOGNIZIONE degli ATTI PROPEDEUTICI
che può essere sintetizzata come segue:
·
Il Comune di
Valderice fa parte della Provincia di Trapani e la sua pianificazione deve
conformarsi, per quanto attiene alla redazione del Piano Regolatore Generale,
delle Prescrizioni Esecutive e del Regolamento Edilizio a quanto previsto
dall'art. 3 (4^ comma) della L.R. 30 aprile 1991, n. 15 n. 15/91.
·
Il
Piano Regolatore Generale oggetto di “rielaborazione
totale”, ha dovuto necessariamente considerare la totalità del territorio
comunale e come ben noto, deve contenere tutti gli elaborati grafici previsti dal disciplinare tipo di incarico
promulgato con Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e
dell’Ambiente n° 91 del 17.05.1979, modificato ed integrato con decreto n° 64
del 01.02.1992, così come le
indicazioni relative alla rete delle principali vie di comunicazione stradali,
la divisione del territorio con la precisazione delle zone destinate
all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei
caratteri da osservare in ciascuna zona, le aree destinate a formare gli spazi
di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale,
i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico
ecc….oltre che le norme di attuazione del piano.
·
Altro strumento
necessario per la formazione del P.R.G. è l'acquisizione
della Cartografia del territorio Comunale , che costituisce elemento indispensabile per la
pianificazione urbanistica, ma anche per la gestione delle risorse naturali. A
tal proposito, si evidenzia preliminarmente che l’'Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente ha fornito nel mese di marzo 1995 la Carta Tecnica
Regionale in scala 1:10.000 (volo ATA 92), che è stata all’uopo digitalizzata,
a cura del personale dell’Ufficio di Piano, così come la Cartografia Aerofotogrammetrica in scala 1:2.000,
eseguita dalla S.A.S. (Società Aerofotogrammetria Siciliana
s.r.l.) con sede in Palermo, aggiudicataria della fornitura in questione, nel
mese di marzo 1996.
·
Quest’ultima è stata
aggiornata con la localizzazione puntuale di circa 400 concessioni edilizie rilasciate a far data dal primo gennaio 1996 e
fino al mese di maggio 2002, così come peraltro previsto dalla Circolare A.R.T.A. n° 2/D.R.U.
dell’11.07.2000.
Non si è
proceduto all’aggiornamento della cartografia in scala 1:2.000, in quanto
l’organo regionale ha già programmato la formazione della cartografia digitale,
formato G.I.S. dei centri urbani
nell’ambito del P.O.R. 2000-2006, Misura 5.1.5. (rif. Circolare ARTA n°
41446 del 05.07.2001 – Gruppo 24°).
Cio' premesso, per la DEFINIZIONE del
P.R.G. in parola, l'Ufficio di Piano coordinato dalla scrivente, ha acquisito
ed esaminato puntualmente la sotto elencata documentazione:
q Il VOTO del
CONSIGLIO REGIONALE di URBANISTICA n° 761 del 01.04.1993 con il quale è
stato espresso il parere di RIELABORAZIONE
TOTALE per il P.R.G. adottato con dal C.C. con atto n° 38 del 05.03.1991.
q Le
DIRETTIVE GENERALI ex art. 3 della L.R. N° 15/1991.
Con Deliberazione Consiliare n° 79
del 20.11.1995 riscontrata esente dai vizi di legittimità dal Co.Re.Co. di
Trapani nella seduta del 16.01.1996 Prot. 827 Dec. n° 1275 avente ad oggetto “Direttive e suggerimenti da dare ai tecnici
incaricati per la rielaborazione del P.R.G. di Valderice”. il Consiglio
Comunale ha approvato la proposta del gruppo consiliare “Lista Valderice”,
allegato al citato provvedimento .
Non appare superfluo
evidenziare che le “ direttive generali”, previste dall’art. 3 della L.R. n°
15/91, sono di particolare importanza e sulla base degli stessi, il progettista
dovrà relazionarsi nella stesura del piano regolatore generale, costituendo
peraltro, garanzia nei confronti dell’amministrazione comunale che deve
programmare la progettazione commisurandola alle scelte di pianificazione del
proprio territorio (rif. Punto 7 – Circolare A.R.T.A. n° 1 del 03.02.1991 e
Circolare A.R.T.A. n° 2/DRU dell’11.07.2000).
q Lo SCHEMA di
MASSIMA
Si ricorda che lo schema di massima è stato predisposto
dal professionista incaricato (Ing. Benedetto Colajanni) e approvato con delibera commissariale n°
114 del 18.12.1997, a seguito della richiesta appositamente formulata
dall’amministrazione Comunale all’A.R.T.A.,
per la nomina del Commissario ad Acta (rif. Decreti Assessoriali di
nomina del Geom. Giuseppe Traina – D.A. n° 98/DRU del 08.03.1997 e n° 406/DRU
del 24.07.1997), tenuto conto della incompatibilità dichiarata dal Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 176 dell’O.R.EE.LL. così come modificato con L.R.
n° 57/95.
Con detto
schema di massima, redatto sulla base di due cartografie in scala 1:5.000
corredate da una breve relazione e dalle norme tecniche, non sono state
individuate le aree da assoggettare a Prescrizioni Esecutive, in quanto non
specificatamente indicato nelle citate
cartografie.
In
proposito, non si può fare a meno di evidenziare che con successiva Circolare
A.R.T.A. n° 2/D.R.U. dell’11.07.2000 – prima citata - sono state impartite
specifiche direttive in ordine ai contenuti dello schema di massima, che
costituisce oggi una sorta di pre-piano, ove è stata altresì indicata la
capacità insediativa residenziale. Quest’ultimo è stato redatto sulla base dei
supporti geologico ed agricolo-forestale oltre che della cartografia aggiornata
e di altri elementi, al fine di poter pervenire a proposte sufficientemente
definite, tali da mettere il consiglio comunale in condizione di scegliere gli
ambiti delle prescrizioni esecutive.
Nel caso
di specie, trattandosi di elaborati di “massima”, non è stato possibile attuare
tali adempimenti contestualmente all’approvazione dello schema di massima da
parte del Commissario ad acta.
Per tali
ragioni, dopo una serie di approfondimenti, è stato necessario richiedere
ancora una volta l'intervento dell'organo regionale, che ha nominato, con
Decreto Assessoriale n° 349 del/DRU del 24.04.1999 il
Commissario ad Acta, nella persona del funzionario regionale Mario Megna, per provvedere in via sostitutiva alle
determinazioni riguardanti la individuazione delle aree da sottoporre a
PRESCRIZIONI ESECUTIVE ex art. 2 della L.R. 71/78, atteso che il Consiglio
Comunale è risultato incompatibile ai sensi dell’art. 176 dell’O.R.EE.LL., così
come modificato dalla L.R. n° 57/95.
Con delibera commissariale n° 78 del 06.12.1999
il Commissario ad acta ha INDIVIDUATO le
aree da assoggettare a PRESCRIZIONI ESECUTIVE, sulla base di alcuni stralci
cartografici desunti dagli elaborati del P.R.G. predisposti dall’Ing. B.
Colajanni e restituiti allo stesso per rielaborazione, in quanto riportanti errori
sostanziali non corrispondenti all’effettivo stato dei luoghi ed in quanto non
completi appunto delle aree e/o individuazione degli ambiti urbanistici da
assoggettare, appunto, a P.E.
q Lo STUDIO
AGRICOLO FORESTALE redatto ai sensi delle leggi regionali
nn.15/91, 16/96 e 13/99
Con
Deliberazione n. 881 dell’11.08.1995, resa esecutiva ai sensi di legge dal
CO.RE.CO. di Trapani nella seduta del
24.10.1995 prot. 16937 dec. n.
18129, la Giunta Municipale ha
incaricato il Dottore Agronomo Giuseppe
NAVETTA per la redazione dello Studio
Agricolo Forestale, ai sensi dell'11^ comma dell'art. 3 della L.R. n. 15/91.
In data
06.12.1995 il tecnico incaricato ha
sottoscritto il disciplinare di incarico, rep. n° 5165 redatto secondo lo
schema tipo allegato alla Circolare
emanata dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, n. 2/92 del
20.07.1992. Gli elaborati dello Studio Agricolo - Forestale sono stati
consegnati con nota di prot. n° 3195 del
04.03.1996 Successivamente, a
seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale 06.04.1996 n° 16
riguardante il “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela
della vegetazione”, detto studio è stato integrato, con incarico specifico
formalizzato dall’A.C
In base
alle innovazioni apportate alla normativa vigente in materia forestale, che
hanno inciso sulla tutela paesaggistica per quanto riguarda il divieto di
costruire nei boschi e nelle loro fasce di rispetto ai sensi dell’art. 15,
lett. e) della L.R. n° 78/76, con delibera
n° 2 del 04.01.2001 la Giunta
Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del disciplinare, ha incaricato il Dott. Agronomo Giuseppe
Navetta per l’integrazione dello Studio Agricolo-forestale per le finalità di
cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n° 13 e al Decreto presidenziale del
28.06.2000. In base all’art. 1 della citata legge regionale n° 13/99 che ha
modificato l’art. 4 della legge regionale n° 16/96, è stato elevato da 5.000
mq. a 10.000 mq. l’estensione minima di copertura vegetale arborea perché un
terreno stesso possa essere considerato bosco. Con il D.P. del 28.06.2000 sono
stati determinati i criteri per l’individuazione delle formazioni rupestri,
riparali e della macchia mediterranea da ricomprendersi nel concetto di bosco.
Con nota
prot. n°6636 del 26.04.2001 il Dott.
Agronomo G. Navetta ha trasmesso gli
elaborati tecnici integrativi aggiornati a detta normativa.
·
Lo STUDIO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO,
IDROGEOLOGICO E GEOLOGICO-TECNICO redatto ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale 11 aprile 1981, n° 65 e Circolare ARTA n°2222/95
Con
Delibera n° 1190 del 14.11.1995, resa esecutiva ai sensi di legge (CO.RE.CO. di
Trapani - seduta del 28.11.1995 dec. n.
20270 prot. 19188), la Giunta Comunale ha incaricato il Dott. Geologo Giuseppe
BAIATA per l’integrazione dello Studio Geologico, Geomorfologico, Idrogeologico
e Geologico Tecnico, ai fini della rielaborazione totale del P.R.G. e P.E., nel
rispetto di quanto previsto dalla Circolare 2222/95 dell'Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente.
In data
25.11.1996 con rep. n° 5292 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico
riguardante lo studio geologico del P.R.G. ai sensi dell’art. 5 della L.R.
11.04.1981 n° 65. Detto Studio Geologico è stato consegnato in data 20.06.1997.
A seguito
dell’approvazione delle aree da
assoggettare a prescrizione esecutive da parte del Commissario ad acta, giusta
deliberazione comunale n° 78 del
06.12.1999, il Dott. Geologo G. Baiata, con nota n° 6676 del 04.04.2000, ha
trasmesso lo studio geologico inerente le carte tematiche in scala 1.2.000
comprendenti le aree perimetrali ed il
loro intorno geologicamente significativo.
A seguito
dell’inerzia da parte del professionista incaricato per la stesura del P.R.G.
(Ing. B. Colajanni), l’A.C., con delibera
giuntale n° 360 del 03.12.2000 ha
provveduto ad impartire specifiche direttive all’UTC, finalizzati a predisporre
i piani per gli insediamenti produttivi delle aree industriali e delle aree
artigianali, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale della variante urbanistica al Programma di
Fabbricazione, successivamente approvata dall’A.R.T.A. con i Decreti del
Dirigente Generale n° 445 del 08.08.2001 e n° 721 del 13.12.2001.
In
conseguenza di ciò, a seguito dell’ Ordinanza n° 1/TA del 12.01.2001 relativa
all’autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private per effettuare le
indagini e rilievi tecnici nelle aree sopra indicate, il geologo incaricato
dello studio geologico del P.R.G., ha predisposto gli elaborati necessari per la definitiva stesura del P.I.P.
dell’ area industriale in località Sciare e del P.I.P. dell’ area artigianale
in località “Rocca Giglio”, trasmessi con nota recante n° 1782 del 30.01.2001.
Detti
elaborati, comprensivi dei P.I.P. (area artigianale e area
industriale) approvati dal Consiglio Comunale
sopra meglio esplicitati, hanno
ottenuto il nulla osta da parte dell’ufficio del Genio Civile di Trapani ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. n° 64/74 (rif. parere favorevole
del 29.03.2001 prot. n° 4389 allegato al
D.D.G. n° 445/DRU/2001 e successivo parere favorevole in pari data (29.03.2001)
acquisito al protocollo gen.le n° 4390 allegato al D.D.G. n° 721/DRU/2001.
In data 05.06.2001 con prot. n° 9118 il Dott.
Geologo Baiata, a seguito dell’autorizzazione di accesso ai luoghi (ordinanza
n°7/UTC del 06.04.2001 relativa all’autorizzazione ad introdursi nelle
proprietà private per effettuare le indagini e rilievi tecnici delle aree da destinare ad insediamenti residenziali
ed insediamenti commerciali.
Dopo
un’attenta valutazione dei fenomeni demografici in atto (rif. dati ISTAT ultimo
censimento 2001) e alle tendenze naturali e migratorie della popolazione del
luogo e del complessivo contesto territoriale, non si può non evidenziare che
la scrivente, incaricata della definizione dell’importante strumento
urbanistico, non ha proceduto alla stesura delle suddette prescrizioni
esecutive delle aree residenziali, seppur individuate dal Commissario ad acta
con la delibera n° 78/2001, in quanto dalle verifiche effettuate in ordine alla
determinazione degli abitanti insediabili e/o da insediare, è emerso che
numerosi piani di lottizzazione esecutivi, già approvati dal Consiglio
Comunale, sono a tutt’oggi in corso di attuazione e prevedono l’insediamento di
circa 1000 abitanti. Queste
quantità, come ben noto, si devono aggiungere al calcolo del fabbisogno da
soddisfare nel primo decennio che risulta saturo, tenuto conto dei fenomeni
demografici in atto (vedasi in proposito relazione sul dimensionamento della
città – tavola C1 - )
La progettualità delle P.E. relative alle
aree residenziali, risulterebbe pertanto sovradimensionata ed in contrasto
con quanto disposto dalle normative urbanistiche vigenti oltre che con le
direttive dell’A.R.T.A., giusta Circolare A.R.T.A. n° 2/DRU dell’11.07.2000.
In ordine
poi alle aree da assoggettare a P.E. relativa all’area commerciale in c.da
Rizzuto (Crocevie), valgono le stesse considerazioni, tenuto conto dei P.I.P.
già approvati dal Consiglio Comunale ed approvati dall’A.R.T.A. con i decreti
sopra richiamati, oltre che del P.I.P. di via Aurora allegato al presente Piano
Regolatore Generale, la cui localizzazione in variante al Programma di
Fabbricazione è stata approvata dal C.C. con la delibera n° 57 del 06.06.2002.
In relazione
a quanto sopra, con nota recante n° 8522
del 06.05.2002, a seguito dell’Ordinanza n° 1 del 15.04.2002 relativa
all’Autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private per effettuare le
indagini ed i rilievi tecnici nell’area di via
Aurora, il geologo Dott. Baiata Giuseppe, ha trasmesso gli elaborati che fanno parte integrante e
sostanziale del P.I.P. di via Aurora
allegato al P.R.G., e di recente modificato a seguito dell prescrizioni e
condizioni contenute nel D.D.G. n° 1140 del 11.12.2002. Detto P.I.P. è stato
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.05.2003, ai sensi
dell’art. 18 della L.R. n° 71/78.
Collegati allo studio geologico – tecnico
generale sono gli elaborati predisposti dallo stesso professionista, riportanti
i rilievi delle sorgive e pozzi esistenti finalizzati alla corretta
applicazione del D.P.R. n° 236/1988, in ordine alla difesa delle risorse
idriche, che individuano nel contempo, le aree di salvaguardia in zona di
tutela assoluta di rispetto e delle zone di protezione, peraltro riportate
negli elaborati del P.R.G. (stato di fatto e progetto). Detti elaborati, sono
stati consegnati dal Dott. Baiata Giuseppe in data 29.09.1997 con prot. n°
15521.
q
CARTOGRAFIA AEROFOTOGRAMMETRICA IN SCALA 1:10.000
La Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (IV
lotto) relativa al territorio comunale - edizione 1994 -, e' stata realizzata
con riprese aerofotogrammetriche relative al volo dell'autunno 1992
dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente che l'ha consegnata ai comuni interessati nel mese di marzo 1995.
Con la Circolare
A.R.T.A. n° 2/2000 più volte citata, uno degli elementi base per la stesura
del P.R.G., è la cartografia in scala 1:10.000, che deve essere consegnata al
progettista contestualmente allo studio geologico e allo studio agricolo
forestale. Nel caso di specie, detta cartografia, è stata digitalizzata con
l’ausilio dei mezzi informatici in dotazione all’ufficio di piano diretto dalla
scrivente, tenuto conto che le elaborazioni cartografiche sono alla base di ogni
sistema informativo territoriale.
q CARTOGRAFIA AEROFOTOGRAMMETRICA IN SCALA 1:2000
Con deliberazione
G.M. n° 873 dell’11.08.1995, resa esecutiva dal Co.Re.Co di Trapani nella seduta del 19.09.1995 dec. N°
16303/15348 è stato approvato il preventivo di spesa redatto dall’UTC oltre che
il capitolato d’oneri per la fornitura della cartografia aerofotogrammetria in
scala 1.2000;
In data 08.09.1995
è stata esperita la gara d’appalto ed è risultata aggiudicataria la ditta
S.A.S. s.r.l. con sede in Palermo, con il ribasso del 15,75% per un importo
complessivo di £. 111.256.337 al netto del ribasso d’asta compreso IVA, per la
esecuzione della cartografia aerofotogrammetrica in scala 1.2.000 relativa ad
una superficie complessiva di ha 3884.
I lavori
sono stati consegnati in data 12.10.1995 sotto riserva di legge.
In data 27.11.1995
è stato stipulato il CONTRATTO DI APPALTO n° 5153 registrato a Trapani il 12.12.1995 al n° 3294 serie I.
· In data 18.10.1995 è stato approvato il piano
di volo
· In data 26.02.1996 è stata approvata la ripresa aerea
· In data 26.04.1996 è stata approvata la rete di
appoggio e triangolazione aerea
· In data 11.05.1996 è stata approvata la
restituzione
· In data 30.05.1996 è stata approvata la
ricognizione
· In data 22.06.1996 è stato approvato il disegno
Detta
cartografia, composta da n° 30 fogli (una serie di fotogrammi in B/N relative a
n° 7 strisciate, è stata COLLAUDATA dall’Ing. Nicolò Roccafiorita,
appositamente incaricato dall’A.C. con delibera n° 1057 del 13.10.1995, giusta verbale di collaudo del 29 maggio 1997, predisposto dal citato professionista, alla
presenza dell’Impresa S.A.S. s.r.l.
(Società Aerofotogrammetrica Siciliana)
con sede in Palermo e del Direttore dei Lavori, Geom. Alberto Fontana,
in servizio presso l’U.T.C.
La
cartografia in questione (in scala 1:2.000)
è stata digitalizzata a cura del personale tecnico dell’Ufficio di
Piano, con l’ausilio dei mezzi informatici consegnati dalle ditte
aggiudicatarie nel mese di aprile 2002.
Nel
contempo, la stessa è stata aggiornata puntualmente riportando le ubicazioni in
scala 1:2000 contrassegnate con il colore grigio, relative alle concessioni edilizie rilasciate dopo la redazione della
suddetta cartografia, e quindi, a far data dal primo gennaio 1996 (rif.
Circolare A.R.T.A. n° 2/DRU/2000). Tale riscontro potrà peraltro rilevarsi
dall’elenco all’uopo predisposto, allegato alla relazione analitica dello stato
di fatto contenente circa 400 concessioni, verificate dettagliatamente una per
una dal personale tecnico facente parte del gruppo di lavoro dell’ufficio di
Piano. A queste verifiche, si sono aggiunte le localizzazioni puntuali dei
piani di lottizzazione approvati a far data dal 1996 (anch'essi elencati nella
relazione analitica dello stato di fatto), specificando con simboli grafici
diversamente colorate le aree oggetto dell’insediamento e le aree cedute al
comune con le convenzioni previste per legge (vedasi in proposito tavole del
P.R.G. – stato di fatto e progetto).
q Il PIANO
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE
(Triennio 2002 – 2004)
Con
deliberazione G.M. n° 68 17.06.2002,
è stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2002 –2004, redatto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 della L.R. n° 21/85, nella nuova formulazione introdotta
dall’art. 2 della L.R. n° 4/96 e modellato nel rispetto di quanto previsto dal D.P. del 20.09.1993,
n° 29.
Le opere
pubbliche programmate dall’A.C. sono state inserite nelle tavola di riferimento
corrispondente alla “A9”
Tutto ciò premesso si significa
quanto segue:
q Con nota di riscontro recante n° 3961 del 25.02.2002, la
scrivente ha dichiarato
disponibilità per la redazione e
DEFINIZIONE del P.R.G., R.E. e P.E.,
fermo restando la collaborazione dei tecnici la cui adibizione sia attinente
alla materia urbanistica.
q
In
conseguenza di ciò, l’ A.C. tenuto conto del disposto di cui all’art. 3 – comma
4 – della legge regionale 30 aprile 1991, n° 15 per quanto attiene alla
redazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del
regolamento edilizio, in base al quale i comuni dell’isola debbono provvedere a tale adempimento a
mezzo dei propri uffici tecnici (l’incarico a liberi professionisti,
infatti, è consentito solo per
comprovata inadeguatezza di detti uffici) ha incaricato la scrivente, per la DEFINIZIONE dell’importante strumento urbanistico, giusta delibera n° 55 del 14.03.2002, esecutiva
ai sensi di legge, oltre che
per l’adeguamento alle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale
(L.R. n° 28/1999 e Decreto Presidenziale 11 luglio 2000), e completo delle P.E.
(ivi compresi piani P.I.P. via Aurora, P.E. aree residenziali etc….) oltre che
dello studio di pianificazione della
fascia costiera
q Con successivo provvedimento (delibera
giuntale n° 123 del 13.06.2002), è
stata concessa la proroga di trenta
giorni, tenuto conto dei compiti istituzionali affidati dall’A.C. parallelamente
alla stesura del P.R.G., attinenti la complessa problematica delle opere pubbliche, peraltro aventi
carattere di assoluta urgenza;
q La complessività degli adempimenti da curare in
relazione alla rielaborazione totale del P.R.G., giusta Voto C.R.U. n° 761 del
01.04.1993, e degli adeguamenti a tutte le norme vigenti ha richiesto, come sopra meglio specificato,
l’individuazione di soggetti da adibire all’interno dell’area tecnica
dell’U.T.C. di questo Comune – Settore Urbanistica, pur nella necessaria permanenza
degli obblighi d’ufficio, giusta determinazione di settore n° 16 del
18.03.2002;
q Tutte le delibere sopra richiamate sono state trasmesse
all’organo regionale, giusta nota recante n° 8979 del 10.05.2002, a
seguito della DIFFIDA del 23.04.2002 prot. N. 23782 assunta al prot. gen.le di questo Comune in data
07.05.2002 prot. n° 8641
q Con nota del 15.07.2002 prot. 13795 (prot.int. 2057) la
scrivente, in qualità di responsabile dell’ufficio di Piano, ed in relazione
all’incarico ricevuto con le delibere sopra citate ha comunicato al Sindaco ed
ai componenti della G.M. che il
Piano Regolatore Generale,
Regolamento Edilizio e Prescrizioni Esecutive (P.I.P. – via Aurora e PIANO di
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ed AMBIENTALE della FASCIA COSTIERA) erano stati
definiti e che gli elaborati complessivi (n° 107) si trovavano nella fase di
stampa e ultima verifica in triplice copia, per complessivi 318 elaborati a
colori, tenuto conto che n° 2 copie devono essere trasmesse all’Ufficio del
Genio Civile per l’acquisizione del parere di competenza, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 della legge n° 64/1974;
q Con detta nota,
si specificava che “a detto P.R.G.
non sono state allegate le prescrizioni esecutive relative al fabbisogno residenziale nel primo decennio
(rif. art. 2 della L.R. n° 71/1978 così come modificato dall’art. 3 – comma 8°
- della L.R. n° 15/91) – seppur adottate dal Commissario ad Acta con
deliberazione n° 78/1999 -, tenuto conto
dei numerosi PIANI DI LOTTIZZAZIONE “in itinere” specificamente elencati
nella Relazione analitica dello Stato di fatto allegata al P.R.G., già
approvati dal Consiglio Comunale ed in corso di realizzazione, che prevedono
l’insediamento di circa 1000 abitanti. La predisposizione di detti elaborati
(P.E.), oltre che essere onerosa per l’A.C., risulterebbe sovradimensionata rispetto all’effettivo dimensionamento del P.R.G. nel
prossimo decennio, e quindi, in contrasto con le norme urbanistiche vigenti
in materia.”. Si precisava inoltre, “…….che
in relazione alla circolare A.R.T.A. n° 1 del 03.02.1992 “i progettisti
incaricati devono motivare sufficientemente le superfici ed i volumi
presuntivamente computati…..” nella parcella relativa al fabbisogno residenziale, turistico, produttivo e dei
servizi connessi….” In relazione al fabbisogno
produttivo “……. già in corso di
programmazione da parte dell’A.C. sin dal 2000/200, corre l’obbligo di
significare che allo strumento urbanistico in parola saranno allegati i piani
per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) dell’area industriale in località
“Sciare” e dell’area artigianale in località “Rocca Giglio” già approvati dal
Consiglio Comunale e dall’Ufficio del
Genio Civile, peraltro autorizzati dall’A.R.T.A. con i Decreti del Dirigente Generale
n° 445/2001 e n° 721/2001. Detti P.I.P., unitamente al Piano per gli
insediamenti produttivi di via AURORA, peraltro individuato con Delibera n° 57 del 06.06.2002 dal
Consiglio Comunale, assicurano, appunto, il fabbisogno produttivo nel prossimo
decennio. Per tale motivazione, e per l’esiguità delle richieste (n° 3) ad oggi
pervenute da parte degli operatori del settore commerciale, non si è ritenuto
necessario predisporre il P.I.P. dell’area commerciale in
località Rizzato, peraltro localizzata nello Schema di massima e confermata nel
P.R.G., quale area per le “attività produttive terziarie commerciali ed area
fieristica” (rif. D.P.R.S.
11.07.2000). La predisposizione di tale ultimo P.I.P. avrebbe
potuto sovradimensionare il fabbisogno produttivo in parola..” In ordine al fabbisogno
turistico la scrivente precisava che “………lo stesso è assicurato dalle numerose varianti urbanistiche già in
parte esitate nell’ambito della conferenza di servizio attivata dallo Sportello
Unico per le attività produttive sin dal mese di Agosto 2001 e a tutt’oggi in
fase di definizione procedurale, con l’approvazione delle progettualità da
parte del consiglio comunale, ai sensi della L.R. n° 10/2000 (vedasi in
proposito studi del prof. Purpura allegati alla delibera consiliare n° 69 del
20.09.2001)….”
q Con nota dell’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’ Urbanistica –
servizio III° - Unità Operativa 3.2.
prot. n° 43433 del 16 luglio 2002, a firma del Dirigente Generale Dr. Antonino
Scimemi, assunta al protocollo generale di questo Comune in data 23.07.2002 prot. n° 14354, l’organo regionale in riscontro alla
precedente diffida, ha ritenuto di “poter
differire parzialmente dall’attuazione del precedente provvedimento e,
conseguentemente avverte che trascorsi infruttuosamente trenta giorni dalla
ricezione della presente, si darà corso alla nomina di un Commissario ad acta”;
q La nota di cui sopra è stata puntualmente
riscontrata dalla scrivente, giusta
Racc.a.R. (anticipata a mezzo FAX) del 02.08.2002 con prot. n° 15273, comunicando la DEFINIZIONE
dell’importante PIANO REGOLATORE GENERALE, REGOLAMENTO EDILIZIO e PRESCRIZIONI
ESECUTIVE, così come rappresentato
all’A.C. con nota n° 13795 del 15.07.2002, trasmessa in copia al citato
A.R.T.A.. Con detta nota, si comunicava altresì, che la scrivente aveva già
predisposto le copie necessarie per la trasmissione del Piano all’Ufficio del
Genio Civile di Trapani, ai fini
dell’acquisizione del parere ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge
n°64/74.
q Con nota recante n° 15734 del 09.08.2002 (prot.int. 2302/IM)
la scrivente, in esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con delibera n° 55 del 14.03.2002 e successiva delibera di proroga n° 123 del
13.06.20002, ai sensi della c.d. “legge Bassanini” ha trasmesso all’UFFICIO del GENIO CIVILE di
TRAPANI, in duplice copia, lo strumento urbanistico in parola, corredato dallo
Studio Geologico – Tecnico a firma del Dott. Giuseppe Baiata, per
l’acquisizione del parere di cui all’art. 13 della legge n° 64/74. Detta nota è
stata trasmessa per conoscenza all’Assessorato Regionale al Territorio ed
Ambiente
q Il parere è stato reso dall’Ufficio del Genio Civile di Trapani in data 06.12.2002, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 della legge n° 64
del 02.02.1974, giusta nota pervenuta in data 09.12.2002 recante n° 24017
q In pari data (09.12.2002),
con nota recante n° 24046 la scrivente ha trasmesso al Sindaco
pro-tempore (Giacomo Tranchida), ai componenti la Giunta Municipale , al
Segretario/Direttore Generale, al Presidente del Consiglio Comunale e al
Presidente della 3^ Commissione Consiliare la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per
l’ADOZIONE di detto strumento urbanistico, fermo restando l’acquisizione dei
pareri della COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. e della 3^ COMMISSIONE CONSILIARE ,
previa verifica della compatibilità da parte dei componenti.
q In data 17.12.2002
con prot. n° 24757 l’A.R.T.A., con nota n° 74703 dell’11.12.2002 chiede al
Sindaco del Comune (e per conoscenza all’Ufficio del Genio Civile) URGENTI
INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ADOZIONE E
PUBBLICAZIONE ED ALLA SUCCESSIVA TRASMISSIONE PER L’ESAME DA PARTE
DELL’ASSESSORATO
q Con nota del 27.12.2002
prot. n° 25396 la scrivente riscontra la nota dell’A.R.T.A. comunicando
all’organo regionale che la minuta
della delibera consiliare è
stata trasmessa all’A.C. sin dal 09.12.2002, tenuto conto che in pari data è stato acquisito il parere dell’Ufficio del
Genio Civile ai sensi dell’art. 13 della L. 64/74.
q Dal
08.01.2003 al 24.01.2003 i
consiglieri comunali prendono visione degli atti ed elaborati del P.R.G.
q La COMMISSIONE
EDILIZIA COMUNALE ha espresso parere FAVOREVOLE nella seduta del 28.01.2003,
previo esame del P.R.G. nelle sedute del 09.01.2003, 14.01.2003 e 21.01.2003;
q La 3^
COMMISSIONE CONSILIARE esamina lo strumento urbanistico rispettivamente
nelle sedute del 12.03.2003 e del
13.03.2003
q Con nota pervenuta in data 28.02.2003 recante n° 4886 l’A.R.T.A.
INVITA il PRESIDENTE del CONSIGLIO
COMUNALE A PROVVEDERE URGENTEMENTE ALLE PROCEDURE DI COMPETENZA, AVVERTENDO CHE
TRASCORSI INFRUTTUOSAMENTE TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE, AVREBBE NOMINATO UN
COMMISSARIO AD ACTA SENZA ULTERIORE AVVISO.
q In data 10.04.2003
n° 8 dei componenti il Consiglio Comunale, dichiaratisi compatibili ai
sensi di legge, decidono di dare ULTERIORI DIRETTIVE per la redazione del PIANO REGOLATORE GENERALE, così come risulta
dalla Delibera Consiliare n° 56 del
10.04.2003
q In data 15.04.2003
con prot. n° 8630 il
Segretario/Direttore Generale ha comunicato alla scrivente che “…..la proposta deliberativa di adozione del
PRG, inserita all’o.d.g. del Consiglio Comunale, convocato nei giorni 7 e 9
aprile e relative sedute di prosecuzione 8 e 10 aprile, non è stata adottata,
in quanto i Consiglieri Comunali dichiaratisi compatibili, hanno emanato….
all’ufficio di Piano ulteriori direttive che si allegano in copia, formalizzate
nell’atto consiliare n° 56 del 10.04.2003;
q In data 03.06.2003 con prot. n° 12696 perviene
la nota dell’ A.R.T.A. – unità operativa
3.2 Prot. n° 31639 del 22.05.2003 con la quale il Dirigente Generale (Dott.A.
Scimemi) comunica al Presidente del Consiglio Comunale e al
Segretario/Direttore Generale che “Nel
prendere atto di quanto richiamato nella nota acquisita al protocollo di questo
Assessorato al n. 8630 del 17.04.03, rilevando da quanto trasmesso in allegato
alla stessa nota, che quanto oggetto del provvedimento consiliare di
restituzione del P.R.G. già istruito e trasmesso per l’esame , all’ufficio di
Piano, può costituire oggetto di apposita prescrizione in sede di adozione,
rammentando che lo stesso atto costituisce atto dovuto e quindi urgente ed
inderogabile, anche in presenza di convocazione dei comizi elettorali, si
Invita la S.V. a provvedere urgentemente alla definizione delle procedure di
competenza. Per quanto sopra evidenziato, si avverte che trascorsi
infruttuosamente cinque giorni, si darà corso alla nomina di un Commissario ad
acta senza ulteriore avviso”.
Tutto
ciò premesso e considerato, nel ritenere la procedura proposta dal C.C. del
tutto anomala sotto il profilo tecnico-amministrativo, trattandosi di ULTERIORI
DIRETTIVE che stravolgono le previsioni
del piano già DEFINITO a far data dal 22.07.2002, si specifica quanto segue:
1.
Eventuali “ULTERIORI
DIRETTIVE” avrebbero potuto essere formulate dal Consiglio Comunale
contestualmente alla proposta di REVOCA dell’incarico al professionista (Ing.
Benedetto Colajanni) sin dal 31.01.2002, che si ricorda, aveva già
consegnato il P.R.G. sul quale la scrivente n.q. di dirigente dell’UTC,
aveva espresso il proprio motivato parere NEGATIVO, trattandosi di violazioni
della normativa urbanistica e dello SCHEMA DI MASSIMA approvato dal Commissario
ad acta il 18.12.1997 (vedasi in proposito – RACCOMANDAZIONE del consiglio
comunale)
2.
Con Delibera della
G.M. n° 55 del 14.03.2002, la scrivente ha ricevuto l’incarico per la
DEFINIZIONE dell’importante strumento urbanistico prendendo atto delle
DIRETTIVE GENERALI formulate dallo stesso Consiglio Comunale sin dal 1995, del
dimensionamento del P.R.G. contenuto nello SCHEMA di MASSIMA approvato dal
Commissario ad acta in data 18.12.1997 e delle trasformazioni pianificatorie
dovute ai numerosi PIANI di lottizzazione a tutt’oggi “in itinere”. Si
evidenzia in proposito che altri PIANI Di LOTTIZZAZIONE sono stati di recente approvati dal
Consiglio Comunale e successivamente CONVENZIONATI, ai sensi di legge, con un
ulteriore incremento della popolazione che potrebbe stravolgere ancor più le
previsioni insediative del P.R.G. in questione, che si ricorda ancora una volta, è oggetto di RIELABORAZIONE
TOTALE sin dal 1993 : da oltre un decennio.
A tal riguardo,
non posso fare a meno di
evidenziare che dal mese di luglio 2002 ad oggi, sono state rilasciate ben 97 concessioni edilizie e stipulate n°
2 CONVENZIONI URBANISTICHE che prevedono un insediamento di ulteriori 124 abitanti. Altre CONVEZIONI sono
state già concordate con le ditte di interesse, e giovedì 19 giugno c.m., sarà
stipulata definitivamente la CONVENZIONE URBANISTICA INTEGRATIVA relativa alla realizzazione del PROGRAMMA
RESIDENZIALE DI EDILIZIA PUBBLICA (150 ALLOGGI in località Bonagia) che prevede
come ben noto, l’insediamento di n° 600
abitanti. Questi ultimi dati (n° 724
abitanti) dovranno quindi essere
sommati ai precedenti 1000 abitanti
previsti nei PIANI di LOTTIZZAZIONE convenzionati, già conteggiati nel P.R.G.
ai fini del fabbisogno decennale, così come risulta dalla relazione analitica
dello stato di fatto allegata a detto strumento urbanistico.
Per le
motivazioni sopra specificate, si ritiene che le proposte dei Consiglieri
Comunali costituiscono VARIAZIONI SOSTANZIALI ad uno strumento
urbanistico, già definito nell’iter tecnico – amministrativo ed in quanto
tali (aumento dell’indice di edificabilità da 0,50 mc/mq a 1,00 mc/mq)
comporterebbero una rielaborazione “ex novo” del P.R.G. con ulteriore verifica
degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68. In quest’ultimo caso il
sovradimensionamento del PIANO potrebbe comportare una rielaborazione totale
dello strumento urbanistico in parola, oltre che un notevole dispendio di tempo e di energie.
Pur tuttavia la scrivente, tenuto conto delle esigenze ivi rappresentate, già oggetto di approfondimento in sede di DEFINIZIONE del P.R.G., ritiene opportuno proporre al Consiglio Comunale la presente RELAZIONE INTEGRATIVA che può costituire apposita PRESCRIZIONE in sede di adozione del P.R.G.:
PUNTO N°
1
PROPOSTA
DEI CONSIGLIERI COMUNALI del 10.04.2003:
“Non potendo classificare gli ambiti
territoriali di “insediamenti antichi” delle frazioni quali zona “B”, oggi
soggette a declassificazione a norma di legge (D.M. 1444/68) gli indici
territoriali previsti in tutte le zone omogenee “C2”, vengano trasformate in
zone omogenee “C1” con un indice non inferiore a 1,00 mc/mq, salvaguardando
inoltre, i volumi esistenti, qualora vengano proposte demolizioni e
ricostruzioni in sito, (autorizzabili paradossalmente in zona omogenea “E” –
verde agricolo), tenuto conto peraltro, che le stesse zone sono classificate
dal Programma di Fabbricazione vigente sin dal 1971, quali zone omogenee “B”
con indice di fabbricabilità pari a 5,00 mc/mq. Tale esigenza scaturisce
peraltro dal fatto che i lotti oggetto di edificazione esistenti in dette zone,
risultano fortemente frazionati e, che spesso ci si trova in presenza di edilizia
abitativa continua”.
CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
La proposta non può essere accolta nella sua interezza, per le motivazioni in premessa specificate, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni essenziali del territorio, poiché l’attuazione di eventuali previsioni insediative comprometterebbe l’irreversibile l’integrità ambientale dell’abitato di Valderice e di tutte le sue frazioni e il non rispetto della dotazione minima inderogabile prevista per legge, ad ogni abitante insediato (18 mq/ab) ai sensi dell’art. 3 del D.M. n° 1444/68
Purtuttavia,
si propone di integrare gli articoli 19 e 20 delle Norme Tecniche di
Attuazione come segue:
Nelle zone omogenee “C1” e “C2” in aggiunta
all’indice di edificabilità ivi previsto, possono essere realizzati SUPERFICI
NON RESIDENZIALI (S.N.R.) quali autorimesse, magazzini, pertinenze, porticati,
verande coperte, dependance ecc..,
utilizzando un ulteriore indice di edificabilità pari a 0,50 mc/mq.
Nelle zone omogenee “C2” ricadenti all’interno
della fascia di 500 metri a partire dalla battigia l’indice di densità edilizia
massima non può superare i 0,75 mc/mq così come previsto dall’art. 15 della
L.R. n° 71/1978, e pertanto, per la realizzazione delle SUPERFICI NON
RESIDENZIALI, di cui sopra, potrà essere applicato, in aggiunta all’indice di
edificabilità ivi previsto, il parametro di
0,25 mc/mq.
PUNTO N°
2
PROPOSTA
DEI CONSIGLIERI COMUNALI del 10.04.2003:
“Limitare
le zone omogenee “C0” e “B0” che non prevedono ulteriore edificabilità, bensì
la sola conservazione e/o ristrutturazione degli edifici esistenti, solo ed
esclusivamente nella fascia dei 150 metri dalla battigia marina, evitando
altresì l’inclusione in tali zone, degli agglomerati urbani storici
preesistenti, riservando comunque assoluta priorità alle esigenze del progetto
per il recupero urbanistico degli agglomerati, fortemente voluto da questa
maggioranza e da questa amministrazione e, affidato al progettista del P.R.G.
che, diligentemente ha provveduto a redigere lo studio ed opportunamente
allocarlo all’interno dello stesso P.R.G. Oltre i 150 metri dalla battigia, con
esclusione delle zone omogenee “A” e “B” saranno osservate le prescrizioni di
cui all’art. 15 della L.R. 78/76”
CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
La
proposta non può essere accolta in quanto stravolgerebbe i contenuti dello
STUDIO di PIANIFICAZIONE URBANISTICA e AMBIENTALE DELLA FASCIA COSTIERA con il
quale sono stati individuati gli agglomerati abusivi, mediante una puntuale
analisi di tutti gli immobili oggetto di sanatoria. In un data base collegato,
sono stati riportati circa 600 immobili abusivi rappresentati in
apposite cartografie di progetto, dalle quali sono stati appunto individuati
gli agglomerati e/o i contesti oggetto
di riqualificazione urbanistica e ambientale.
Si rinvia pertanto ad una attenta lettura
delle relazioni e della documentazione allegata a detto importante studio di
pianificazione della fascia costiera.
PUNTO N°
3
PROPOSTA
DEI CONSIGLIERI COMUNALI del 10.04.2003:
“In esecuzione al
Decreto del Dirigente Generale dell’A.R.T.A. n° 257 del 26.02.2003 con il quale
è stata applicata la DEROGA all’art. 57 della L.R. n° 71/78 così come
modificata dal comma 10 dell’art. 89 della L.R. n. 6/01, relativamente al
“Progetto di massima per il recupero e la valorizzazione del litorale
costiero”, si rende necessaria la previsione di una viabilità alternativa
intermedia, al fine di permettere l’accesso carrabile ai lotti che rimarrebbero
interclusi, ubicati fra la viabilità provinciale e la stessa viabilità
pedonale-ciclabile, permettendo altresì una migliore fruizione del mare e della
costa nella sua interezza. “
CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
Si ritiene che il P.R.G. abbia già risolto il
problema della viabilità alternativa intermedia rispetto a quanto previsto nel
PROGETTO di MASSIMA in questione, la cui variante urbanistica è stata approvata
recentemente, con il D.D.G. n° 528 del 12.05.2003. Il progetto
esecutivo, dovrà infatti, valutare ulteriormente il sistema della viabilità
alternativa, consentendo la fruibilità del litorale costiero e dei lotti di
terreno che diventerebbero inaccessibili a detta dei consiglieri comunali.
Particolari casi localizzati in ambiti territoriali
limitati, potrebbero essere oggetto di apposite varianti urbanistiche, purchè
finalizzate all’interesse pubblico della collettività tutta.
Valderice,
16.06.2003
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Progettista del P.R..G.
Arch. Maria Iovino