COMUNE DI VALDERICE

Provincia Regionale di Trapani

Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica

 

 

Prot.int. 1369/IM/UTC

Rif. Prot. n°8597 – 8630 del 15.04.2003                                        Valderice, 16.06.2003

Prot. 13722

 

OGGETTO:  Riscontro nota Segretario Generale avente ad oggetto ADOZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE –COMUNICAZIONI –“ULTERIORI DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE – seduta del 10.04.2003”

 

                                                       

                                                                                          Al Segretario/Direttore Generale

Dott.ssa Rosa Maria .Miceli
 
Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Alberto Bonfiglio
 
                                      e p.c.           Al Sindaco
                                                        Dott.ssa Lucia Blunda        
                           

                                                        LORO SEDI

                                       

 

 

Faccio seguito alla nota del Segretario/Direttore Generale pervenuta in data 15.04.2003 registrata al n° 8630  per trasmettere in allegato la relazione integrativa appositamente formulata  dalla scrivente, progettista e Responsabile dell’Ufficio di Piano, giusta incarico della G.M. in data 14.03.2003 (Delibera n° 55), e ciò in riscontro a quanto disposto dai Consiglieri Comunali nella seduta del 10.04.2003, giusta Delibera n° 56.

Resto a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito.

 

 

 

                               Il Responsabile dell’UTC -  Servizio Urbanistica

                                                                         Dirigente dei Servizi Tecnici

                                                                              Arch. Maria Iovino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE INTEGRATIVA

al P.R.G., P.E. e R.E.

 definito dall’ufficio di Piano in data 22.07.2002

 

 

Rif. ULTERIORI DIRETTIVE

PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Seduta Consiliare del 10.04.2003, Delibera n° 56

 

 

In relazione alla nota del Segretario/Direttore Generale, del 15.04.2002 recante n°  8630, prima di esprimere le proprie motivate considerazioni in ordine a quanto disposto dal Consiglio Comunale, nella seduta del 10.04.2003, giusta delibera n° 56,  ritengo necessario rappresentare alle SS.LL. l’iter di formazione dell’importante strumento urbanistico, piuttosto complesso, oggetto di RIELABORAZIONE TOTALE sin dal 01.04.1993. 

 

Per la rielaborazione totale e DEFINIZIONE  del P.R.G., P.E. e R.E. è stata effettuata una RICOGNIZIONE degli ATTI PROPEDEUTICI che può essere sintetizzata come segue:

 

·         Il Comune di Valderice fa parte della Provincia di Trapani e la sua pianificazione deve conformarsi, per quanto attiene alla redazione del Piano Regolatore Generale, delle Prescrizioni Esecutive e del Regolamento Edilizio a quanto previsto dall'art. 3 (4^ comma) della L.R. 30 aprile 1991, n. 15  n. 15/91.

 

·         Il Piano Regolatore Generale oggetto di “rielaborazione totale”, ha dovuto necessariamente considerare la totalità del territorio comunale e come ben noto, deve contenere tutti gli  elaborati grafici previsti dal disciplinare tipo di incarico promulgato con Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n° 91 del 17.05.1979, modificato ed integrato con decreto n° 64 del 01.02.1992, così come  le indicazioni relative alla rete delle principali vie di comunicazione stradali, la divisione del territorio con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona, le aree destinate a formare gli spazi di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale, i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico ecc….oltre che le norme di attuazione del piano.

 

·         Altro strumento necessario per la formazione del P.R.G. è l'acquisizione della Cartografia del territorio Comunale , che costituisce  elemento indispensabile per la pianificazione urbanistica, ma anche per la gestione delle risorse naturali. A tal proposito, si evidenzia preliminarmente che l’'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha fornito nel mese di marzo 1995 la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (volo ATA 92), che è stata all’uopo digitalizzata, a cura del personale dell’Ufficio di Piano, così come la Cartografia  Aerofotogrammetrica in scala 1:2.000, eseguita  dalla  S.A.S. (Società Aerofotogrammetria Siciliana s.r.l.) con sede in Palermo, aggiudicataria della fornitura in questione, nel mese di marzo 1996.

    

·         Quest’ultima è stata aggiornata con la localizzazione puntuale di circa 400 concessioni edilizie rilasciate a far data dal primo gennaio 1996 e fino al mese di maggio 2002, così come peraltro previsto dalla Circolare A.R.T.A. n° 2/D.R.U. dell’11.07.2000.

     Non si è proceduto all’aggiornamento della cartografia in scala 1:2.000, in quanto l’organo regionale ha già programmato la formazione della cartografia digitale, formato G.I.S. dei centri urbani  nell’ambito del P.O.R. 2000-2006, Misura 5.1.5. (rif. Circolare ARTA n° 41446 del 05.07.2001 – Gruppo 24°). 

    

     Cio' premesso, per la DEFINIZIONE del P.R.G. in parola, l'Ufficio di Piano coordinato dalla scrivente, ha acquisito ed esaminato puntualmente la sotto elencata documentazione:

 

q       Il VOTO del CONSIGLIO REGIONALE di URBANISTICA n° 761 del 01.04.1993 con il quale è stato espresso il parere di RIELABORAZIONE TOTALE per il P.R.G. adottato con dal C.C. con atto n° 38 del 05.03.1991.

 

q       Le DIRETTIVE GENERALI ex art. 3 della L.R. N° 15/1991.

Con Deliberazione Consiliare   n° 79 del 20.11.1995 riscontrata esente dai vizi di legittimità dal Co.Re.Co. di Trapani nella seduta del 16.01.1996 Prot. 827 Dec. n° 1275 avente ad oggetto “Direttive e suggerimenti da dare ai tecnici incaricati per la rielaborazione del P.R.G. di Valderice”. il Consiglio Comunale ha approvato la proposta del gruppo consiliare “Lista Valderice”, allegato al citato provvedimento .

Non appare superfluo evidenziare che le “ direttive generali”, previste dall’art. 3 della L.R. n° 15/91, sono di particolare importanza e sulla base degli stessi, il progettista dovrà relazionarsi nella stesura del piano regolatore generale, costituendo peraltro, garanzia nei confronti dell’amministrazione comunale che deve programmare la progettazione commisurandola alle scelte di pianificazione del proprio territorio (rif. Punto 7 – Circolare A.R.T.A. n° 1 del 03.02.1991 e Circolare A.R.T.A. n° 2/DRU dell’11.07.2000).

 

q       Lo SCHEMA di MASSIMA

Si ricorda che lo schema di massima è stato  predisposto dal professionista incaricato (Ing. Benedetto Colajanni) e  approvato con   delibera commissariale n° 114 del 18.12.1997, a seguito della richiesta appositamente formulata dall’amministrazione Comunale all’A.R.T.A.,  per la nomina del Commissario ad Acta (rif. Decreti Assessoriali di nomina del Geom. Giuseppe Traina – D.A. n° 98/DRU del 08.03.1997 e n° 406/DRU del 24.07.1997), tenuto conto della incompatibilità dichiarata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 176 dell’O.R.EE.LL. così come modificato con L.R. n° 57/95.

     Con detto schema di massima, redatto sulla base di due cartografie in scala 1:5.000 corredate da una breve relazione e dalle norme tecniche, non sono state individuate le aree da assoggettare a Prescrizioni Esecutive, in quanto non specificatamente indicato  nelle citate cartografie.

     In proposito, non si può fare a meno di evidenziare che con successiva Circolare A.R.T.A. n° 2/D.R.U. dell’11.07.2000 – prima citata - sono state impartite specifiche direttive in ordine ai contenuti dello schema di massima, che costituisce oggi una sorta di pre-piano, ove è stata altresì indicata la capacità insediativa residenziale. Quest’ultimo è stato redatto sulla base dei supporti geologico ed agricolo-forestale oltre che della cartografia aggiornata e di altri elementi, al fine di poter pervenire a proposte sufficientemente definite, tali da mettere il consiglio comunale in condizione di scegliere gli ambiti delle prescrizioni esecutive.

     Nel caso di specie, trattandosi di elaborati di “massima”, non è stato possibile attuare tali adempimenti contestualmente all’approvazione dello schema di massima da parte del Commissario ad acta.

     Per tali ragioni, dopo una serie di approfondimenti, è stato necessario richiedere ancora una volta l'intervento dell'organo regionale, che ha nominato, con Decreto Assessoriale  n° 349 del/DRU del 24.04.1999 il Commissario ad Acta, nella persona del funzionario regionale Mario Megna,  per provvedere in via sostitutiva alle determinazioni riguardanti la individuazione delle aree da sottoporre a PRESCRIZIONI ESECUTIVE ex art. 2 della L.R. 71/78, atteso che il Consiglio Comunale è risultato incompatibile ai sensi dell’art. 176 dell’O.R.EE.LL., così come modificato dalla L.R. n° 57/95.

     Con delibera commissariale n° 78 del 06.12.1999 il Commissario ad acta ha INDIVIDUATO le aree da assoggettare a PRESCRIZIONI ESECUTIVE, sulla base di alcuni stralci cartografici desunti dagli elaborati del P.R.G. predisposti dall’Ing. B. Colajanni e restituiti allo stesso per rielaborazione, in quanto riportanti errori sostanziali non corrispondenti all’effettivo stato dei luoghi ed in quanto non completi appunto delle aree e/o individuazione degli ambiti urbanistici da assoggettare, appunto, a P.E. 

 

q       Lo STUDIO AGRICOLO FORESTALE redatto ai sensi delle leggi regionali 

            nn.15/91, 16/96 e 13/99

     Con Deliberazione n. 881 dell’11.08.1995, resa esecutiva ai sensi di legge dal CO.RE.CO. di Trapani nella seduta del  24.10.1995 prot. 16937  dec. n. 18129,  la Giunta Municipale ha incaricato il  Dottore Agronomo Giuseppe NAVETTA per la redazione dello  Studio Agricolo Forestale, ai sensi dell'11^ comma dell'art. 3 della L.R. n. 15/91.

     In data 06.12.1995  il tecnico incaricato ha sottoscritto il disciplinare di incarico, rep. n° 5165 redatto secondo lo schema tipo allegato alla Circolare  emanata dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, n. 2/92 del 20.07.1992. Gli elaborati dello Studio Agricolo - Forestale sono stati consegnati con nota di prot. n° 3195 del  04.03.1996  Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale 06.04.1996 n° 16 riguardante il “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, detto studio è stato integrato, con incarico specifico formalizzato dall’A.C

     In base alle innovazioni apportate alla normativa vigente in materia forestale, che hanno inciso sulla tutela paesaggistica per quanto riguarda il divieto di costruire nei boschi e nelle loro fasce di rispetto ai sensi dell’art. 15, lett. e) della L.R. n° 78/76, con delibera n° 2 del 04.01.2001 la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del disciplinare, ha  incaricato il Dott. Agronomo Giuseppe Navetta per l’integrazione dello Studio Agricolo-forestale per le finalità di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n° 13 e al Decreto presidenziale del 28.06.2000. In base all’art. 1 della citata legge regionale n° 13/99 che ha modificato l’art. 4 della legge regionale n° 16/96, è stato elevato da 5.000 mq. a 10.000 mq. l’estensione minima di copertura vegetale arborea perché un terreno stesso possa essere considerato bosco. Con il D.P. del 28.06.2000 sono stati determinati i criteri per l’individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea da ricomprendersi nel concetto di bosco.

     Con nota prot. n°6636 del 26.04.2001 il Dott. Agronomo G. Navetta ha trasmesso  gli elaborati tecnici integrativi aggiornati a detta normativa.

 

·         Lo STUDIO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO E GEOLOGICO-TECNICO redatto ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n° 65 e Circolare ARTA n°2222/95

     Con Delibera n° 1190 del 14.11.1995, resa esecutiva ai sensi di legge (CO.RE.CO. di Trapani -  seduta del 28.11.1995 dec. n. 20270 prot. 19188), la Giunta Comunale ha incaricato il Dott. Geologo Giuseppe BAIATA per l’integrazione dello Studio Geologico, Geomorfologico, Idrogeologico e Geologico Tecnico, ai fini della rielaborazione totale del P.R.G. e P.E., nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare 2222/95 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

     In data 25.11.1996 con rep. n° 5292 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico riguardante lo studio geologico del P.R.G. ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11.04.1981 n° 65. Detto Studio Geologico è stato consegnato in data 20.06.1997.

     A seguito dell’approvazione  delle aree da assoggettare a prescrizione esecutive da parte del Commissario ad acta, giusta deliberazione  comunale n° 78 del 06.12.1999, il Dott. Geologo G. Baiata, con nota n° 6676 del 04.04.2000, ha trasmesso lo studio geologico inerente le carte tematiche in scala 1.2.000 comprendenti le  aree perimetrali ed il loro intorno geologicamente significativo.

     A seguito dell’inerzia da parte del professionista incaricato per la stesura del P.R.G. (Ing. B. Colajanni), l’A.C., con delibera giuntale n° 360 del 03.12.2000  ha provveduto ad impartire specifiche direttive all’UTC, finalizzati a predisporre i piani per gli insediamenti produttivi delle aree industriali e delle aree artigianali, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale  della variante urbanistica al Programma di Fabbricazione, successivamente approvata dall’A.R.T.A. con i Decreti del Dirigente Generale n° 445 del 08.08.2001 e n° 721 del 13.12.2001.

     In conseguenza di ciò, a seguito dell’ Ordinanza n° 1/TA del 12.01.2001 relativa all’autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private per effettuare le indagini e rilievi tecnici nelle aree sopra indicate, il geologo incaricato dello studio geologico del P.R.G., ha predisposto  gli elaborati necessari per la definitiva stesura del P.I.P. dell’ area industriale in località Sciare e del P.I.P. dell’ area artigianale in località “Rocca Giglio”, trasmessi con nota recante n° 1782 del 30.01.2001.

     Detti elaborati, comprensivi dei  P.I.P. (area artigianale e area industriale) approvati dal Consiglio Comunale  sopra meglio  esplicitati, hanno ottenuto il nulla osta da parte dell’ufficio del Genio Civile di Trapani ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. n° 64/74 (rif. parere favorevole del 29.03.2001 prot. n° 4389 allegato al D.D.G. n° 445/DRU/2001 e successivo parere favorevole in pari data (29.03.2001) acquisito al protocollo gen.le n° 4390 allegato al D.D.G. n° 721/DRU/2001. 

     In data 05.06.2001 con prot. n° 9118 il Dott. Geologo Baiata, a seguito dell’autorizzazione di accesso ai luoghi (ordinanza n°7/UTC del 06.04.2001 relativa all’autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private per effettuare le indagini e rilievi tecnici  delle aree da destinare ad insediamenti residenziali ed insediamenti commerciali.

 

     Dopo un’attenta valutazione dei fenomeni demografici in atto (rif. dati ISTAT ultimo censimento 2001) e alle tendenze naturali e migratorie della popolazione del luogo e del complessivo contesto territoriale,  non si può non evidenziare che la scrivente, incaricata della definizione dell’importante strumento urbanistico, non ha proceduto alla stesura delle suddette prescrizioni esecutive delle aree residenziali, seppur individuate dal Commissario ad acta con la delibera n° 78/2001, in quanto dalle verifiche effettuate in ordine alla determinazione degli abitanti insediabili e/o da insediare, è emerso che numerosi piani di lottizzazione esecutivi, già approvati dal Consiglio Comunale, sono a tutt’oggi in corso di attuazione e prevedono l’insediamento di circa 1000 abitanti. Queste quantità, come ben noto, si devono aggiungere al calcolo del fabbisogno da soddisfare nel primo decennio che risulta saturo, tenuto conto dei fenomeni demografici in atto (vedasi in proposito relazione sul dimensionamento della città – tavola  C1 - )

     La progettualità delle P.E. relative alle aree residenziali, risulterebbe pertanto sovradimensionata ed in contrasto con quanto disposto dalle normative urbanistiche vigenti oltre che con le direttive dell’A.R.T.A., giusta Circolare A.R.T.A. n° 2/DRU dell’11.07.2000.

     In ordine poi alle aree da assoggettare a P.E. relativa all’area commerciale in c.da Rizzuto (Crocevie), valgono le stesse considerazioni, tenuto conto dei P.I.P. già approvati dal Consiglio Comunale ed approvati dall’A.R.T.A. con i decreti sopra richiamati, oltre che del P.I.P. di via Aurora allegato al presente Piano Regolatore Generale, la cui localizzazione in variante al Programma di Fabbricazione è stata approvata dal C.C. con la delibera n° 57 del 06.06.2002.

     In relazione a quanto sopra, con nota recante n° 8522 del 06.05.2002, a seguito dell’Ordinanza n° 1 del 15.04.2002 relativa all’Autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private per effettuare le indagini ed i rilievi tecnici nell’area di via Aurora, il geologo Dott. Baiata Giuseppe, ha trasmesso gli  elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del P.I.P. di via Aurora allegato al P.R.G., e di recente modificato a seguito dell prescrizioni e condizioni contenute nel D.D.G. n° 1140 del 11.12.2002. Detto P.I.P. è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.05.2003, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 71/78.

      Collegati allo studio geologico – tecnico generale sono gli elaborati predisposti dallo stesso professionista, riportanti i rilievi delle sorgive e pozzi esistenti finalizzati alla corretta applicazione del D.P.R. n° 236/1988, in ordine alla difesa delle risorse idriche, che individuano nel contempo, le aree di salvaguardia in zona di tutela assoluta di rispetto e delle zone di protezione, peraltro riportate negli elaborati del P.R.G. (stato di fatto e progetto). Detti elaborati, sono stati consegnati dal Dott. Baiata Giuseppe in data 29.09.1997 con prot. n° 15521.

 

q        CARTOGRAFIA AEROFOTOGRAMMETRICA IN SCALA 1:10.000

La Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (IV lotto) relativa al territorio comunale - edizione 1994 -, e' stata realizzata con riprese aerofotogrammetriche relative al volo dell'autunno 1992 dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente  che l'ha consegnata ai comuni interessati nel mese di marzo 1995.

Con la Circolare A.R.T.A. n° 2/2000 più volte citata, uno degli elementi base per la stesura del P.R.G., è la cartografia in scala 1:10.000, che deve essere consegnata al progettista contestualmente allo studio geologico e allo studio agricolo forestale. Nel caso di specie, detta cartografia, è stata digitalizzata con l’ausilio dei mezzi informatici in dotazione all’ufficio di piano diretto dalla scrivente, tenuto conto che le elaborazioni cartografiche sono alla base di ogni sistema informativo territoriale. 

 

q       CARTOGRAFIA  AEROFOTOGRAMMETRICA IN SCALA 1:2000

Con deliberazione G.M. n° 873 dell’11.08.1995, resa esecutiva dal Co.Re.Co di Trapani  nella seduta del 19.09.1995 dec. N° 16303/15348 è stato approvato il preventivo di spesa redatto dall’UTC oltre che il capitolato d’oneri per la fornitura della cartografia aerofotogrammetria in scala 1.2000;

In data 08.09.1995 è stata esperita la gara d’appalto ed è risultata aggiudicataria la ditta S.A.S. s.r.l. con sede in Palermo, con il ribasso del 15,75% per un importo complessivo di £. 111.256.337 al netto del ribasso d’asta compreso IVA, per la esecuzione della cartografia aerofotogrammetrica in scala 1.2.000 relativa ad una superficie complessiva di ha 3884.

I lavori sono stati consegnati in data 12.10.1995 sotto riserva di legge.

In data 27.11.1995 è stato stipulato il CONTRATTO DI APPALTO n° 5153  registrato a Trapani il 12.12.1995 al n° 3294 serie I.

·  In data 18.10.1995 è stato approvato il piano di volo

·  In data 26.02.1996  è stata approvata la ripresa aerea

·  In data 26.04.1996 è stata approvata la rete di appoggio e triangolazione  aerea

·  In data 11.05.1996 è stata approvata la restituzione

·  In data 30.05.1996 è stata approvata la ricognizione

·  In data 22.06.1996 è stato approvato il disegno

     Detta cartografia, composta da n° 30 fogli (una serie di fotogrammi in B/N relative a n° 7 strisciate, è stata COLLAUDATA dall’Ing. Nicolò Roccafiorita, appositamente incaricato dall’A.C. con delibera n° 1057 del 13.10.1995, giusta verbale di collaudo del 29 maggio 1997,  predisposto dal citato professionista, alla presenza dell’Impresa  S.A.S. s.r.l. (Società Aerofotogrammetrica Siciliana)  con sede in Palermo e del Direttore dei Lavori, Geom. Alberto Fontana, in servizio presso l’U.T.C.

     La cartografia in questione (in scala 1:2.000)  è stata digitalizzata a cura del personale tecnico dell’Ufficio di Piano, con l’ausilio dei mezzi informatici consegnati dalle ditte aggiudicatarie nel mese di aprile 2002.

     Nel contempo, la stessa è stata aggiornata puntualmente riportando le ubicazioni in scala 1:2000 contrassegnate con il colore grigio, relative alle concessioni edilizie rilasciate dopo la redazione della suddetta cartografia, e quindi, a far data dal primo gennaio 1996 (rif. Circolare A.R.T.A. n° 2/DRU/2000). Tale riscontro potrà peraltro rilevarsi dall’elenco all’uopo predisposto, allegato alla relazione analitica dello stato di fatto contenente circa 400 concessioni, verificate dettagliatamente una per una dal personale tecnico facente parte del gruppo di lavoro dell’ufficio di Piano. A queste verifiche, si sono aggiunte le localizzazioni puntuali dei piani di lottizzazione approvati a far data dal 1996 (anch'essi elencati nella relazione analitica dello stato di fatto), specificando con simboli grafici diversamente colorate le aree oggetto dell’insediamento e le aree cedute al comune con le convenzioni previste per legge (vedasi in proposito tavole del P.R.G. – stato di fatto e progetto). 

 

q       Il PIANO TRIENNALE DELLE  OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE

            (Triennio 2002 – 2004)

     Con deliberazione G.M. n° 68 17.06.2002, è stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio  2002 –2004, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n° 21/85, nella nuova formulazione introdotta dall’art. 2 della L.R. n° 4/96 e modellato nel rispetto  di quanto previsto dal D.P. del 20.09.1993, n° 29.

     Le opere pubbliche programmate dall’A.C. sono state inserite nelle tavola di riferimento corrispondente alla “A9”

 

               Tutto ciò premesso si significa quanto segue:

 

q       Il  PIANO REGOLATORE GENERALE adeguato al Voto C.R.U. n°761 del 01.04.1993 è stato definito dall’ Ufficio di Piano in data 22.07.2002 e risulta completo di tutti gli elementi base previste dalla normativa vigente in materia . All’interno di detto importante strumento urbanistico è stato inserito il PIANO REGOLATORE GENERALE DEL PORTO DI  BONAGIA approvato con  Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale territorio ed ambiente n° 624/D.R.U. del 19 novembre  2001, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 1 del 04.01.2002

 

q       con delibera n° 31 del 22.02.2002 la Giunta Comunale ha revocato l’incarico all’Ing.  BENEDETTO COLAJANNI  a suo tempo conferito con Delibere  G.M. n° 882 dell’11.08.1995 e n° 1277 del 12.12.1995 e conseguentemente, risolto il rapporto contrattuale per colpa ed inadempimento del professionista incaricato, tenuto conto, peraltro, della raccomandazione da parte del consiglio comunale di procedere a detta revoca, in considerazione degli inadempimenti riscontrati e nella sostanza, della mancata idonea conclusione dell’iter previsto per una valida adozione del P.R.G., P.E. e R.E.

 

q       che la delibera di cui sopra è stata trasmessa all’organo regionale in data 05.03.2002, così come risulta dalla nota recante n° 4686

 

q       con nota recante n° 55/GAB del 22.02.2002 il Sindaco Giacomo Tranchida, di concerto con il parere della Giunta ha richiesto alla scrivente di “…. dichiarare l’eventuale disponibilità nell’assumere tale importante incarico, avendo cura di rappresentare termini e modalità operative ed organizzative, non confliggenti, peraltro, con il normale e tempestivo assolvimento  ai normali adempimenti d’ufficio….”

 

q       Con nota di  riscontro recante n° 3961 del 25.02.2002,  la  scrivente ha dichiarato  disponibilità  per la redazione e DEFINIZIONE  del P.R.G., R.E. e P.E., fermo restando la collaborazione dei tecnici la cui adibizione sia attinente alla materia urbanistica.

 

q       In conseguenza di ciò, l’ A.C. tenuto conto del disposto di cui all’art. 3 – comma 4 – della legge regionale 30 aprile 1991, n° 15 per quanto attiene alla redazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio, in base al quale i comuni dell’isola  debbono provvedere a tale adempimento a mezzo dei propri uffici tecnici (l’incarico a liberi professionisti, infatti,  è consentito solo per comprovata inadeguatezza di detti uffici) ha incaricato la scrivente, per la DEFINIZIONE  dell’importante strumento urbanistico, giusta delibera n° 55 del 14.03.2002, esecutiva ai sensi di legge,   oltre che per l’adeguamento alle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale (L.R. n° 28/1999 e Decreto Presidenziale 11 luglio 2000), e completo delle P.E. (ivi compresi piani P.I.P. via Aurora, P.E. aree residenziali etc….) oltre che dello  studio di pianificazione della fascia costiera

 

q       Con  successivo provvedimento (delibera giuntale n° 123 del 13.06.2002),  è stata concessa la proroga  di trenta giorni, tenuto conto dei compiti istituzionali affidati dall’A.C. parallelamente alla stesura del P.R.G., attinenti la complessa problematica  delle opere pubbliche, peraltro aventi carattere di assoluta urgenza;

 

q       La complessività degli adempimenti da curare in relazione alla rielaborazione totale del P.R.G., giusta Voto C.R.U. n° 761 del 01.04.1993, e degli adeguamenti a tutte le norme vigenti  ha richiesto, come sopra meglio specificato, l’individuazione di soggetti da adibire all’interno dell’area tecnica dell’U.T.C. di questo Comune – Settore Urbanistica, pur nella necessaria permanenza degli obblighi d’ufficio, giusta determinazione di settore n° 16 del 18.03.2002;

 

q       Tutte le delibere sopra richiamate sono state trasmesse all’organo regionale, giusta nota recante n° 8979 del 10.05.2002,  a seguito della DIFFIDA del  23.04.2002 prot. N. 23782 assunta al prot. gen.le di questo Comune in data 07.05.2002 prot. n° 8641

 

q       Con nota del 15.07.2002   prot. 13795 (prot.int. 2057) la scrivente, in qualità di responsabile dell’ufficio di Piano, ed in relazione all’incarico ricevuto con le delibere sopra citate ha comunicato al Sindaco ed ai componenti della G.M.  che il Piano    Regolatore Generale, Regolamento Edilizio e Prescrizioni Esecutive (P.I.P. – via Aurora e PIANO di RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ed AMBIENTALE della FASCIA COSTIERA) erano stati definiti e che gli elaborati complessivi (n° 107) si trovavano nella fase di stampa e ultima verifica in triplice copia, per complessivi 318 elaborati a colori, tenuto conto che n° 2 copie devono essere trasmesse all’Ufficio del Genio Civile per l’acquisizione del parere di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n° 64/1974;

 

q       Con detta nota, si specificava che “a detto P.R.G. non sono state allegate le prescrizioni esecutive relative al fabbisogno residenziale nel primo decennio (rif. art. 2 della L.R. n° 71/1978 così come modificato dall’art. 3 – comma 8° - della L.R. n° 15/91) – seppur adottate dal Commissario ad Acta con deliberazione n° 78/1999 -, tenuto conto  dei numerosi PIANI DI LOTTIZZAZIONE “in itinere” specificamente elencati nella Relazione analitica dello Stato di fatto allegata al P.R.G., già approvati dal Consiglio Comunale ed in corso di realizzazione, che prevedono l’insediamento di circa 1000 abitanti. La predisposizione di detti elaborati (P.E.), oltre che essere onerosa per l’A.C., risulterebbe sovradimensionata rispetto all’effettivo dimensionamento del P.R.G. nel prossimo decennio, e quindi, in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in materia.”. Si precisava inoltre, “…….che in relazione alla circolare A.R.T.A. n° 1 del 03.02.1992 “i progettisti incaricati devono motivare sufficientemente le superfici ed i volumi presuntivamente computati…..” nella parcella relativa al fabbisogno  residenziale, turistico, produttivo e dei servizi connessi….” In relazione al fabbisogno produttivo “……. già in corso di programmazione da parte dell’A.C. sin dal 2000/200, corre l’obbligo di significare che allo strumento urbanistico in parola saranno allegati i piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) dell’area industriale in località “Sciare” e dell’area artigianale in località “Rocca Giglio” già approvati dal Consiglio Comunale  e dall’Ufficio del Genio Civile, peraltro autorizzati dall’A.R.T.A. con i Decreti del Dirigente Generale n° 445/2001 e n° 721/2001. Detti P.I.P., unitamente al Piano per gli insediamenti produttivi di via AURORA, peraltro individuato con Delibera n° 57 del 06.06.2002 dal Consiglio Comunale, assicurano, appunto, il fabbisogno produttivo nel prossimo decennio. Per tale motivazione, e per l’esiguità delle richieste (n° 3) ad oggi pervenute da parte degli operatori del settore commerciale, non si è ritenuto necessario predisporre  il P.I.P. dell’area commerciale in località Rizzato, peraltro localizzata nello Schema di massima e confermata nel P.R.G., quale area per le “attività produttive terziarie commerciali ed area fieristica” (rif. D.P.R.S. 11.07.2000). La predisposizione di tale ultimo P.I.P. avrebbe potuto sovradimensionare il fabbisogno produttivo in parola..” In ordine al fabbisogno turistico la scrivente precisava che “………lo stesso è assicurato dalle numerose varianti urbanistiche già in parte esitate nell’ambito della conferenza di servizio attivata dallo Sportello Unico per le attività produttive sin dal mese di Agosto 2001 e a tutt’oggi in fase di definizione procedurale, con l’approvazione delle progettualità da parte del consiglio comunale, ai sensi della L.R. n° 10/2000 (vedasi in proposito studi del prof. Purpura allegati alla delibera consiliare n° 69 del 20.09.2001)….”

 

q       Con nota dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’ Urbanistica – servizio III° - Unità Operativa  3.2. prot. n° 43433 del 16 luglio 2002, a firma del Dirigente Generale Dr. Antonino Scimemi, assunta al protocollo generale di questo Comune in data 23.07.2002 prot. n° 14354,  l’organo regionale in riscontro alla precedente diffida, ha ritenuto di “poter differire parzialmente dall’attuazione del precedente provvedimento e, conseguentemente avverte che trascorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della presente, si darà corso alla nomina di un Commissario ad acta”;

 

q       La nota di cui sopra è stata puntualmente riscontrata dalla scrivente, giusta  Racc.a.R. (anticipata a mezzo FAX) del 02.08.2002 con prot. n° 15273, comunicando la DEFINIZIONE dell’importante PIANO REGOLATORE GENERALE, REGOLAMENTO EDILIZIO e PRESCRIZIONI ESECUTIVE, così come rappresentato  all’A.C. con nota n° 13795 del 15.07.2002, trasmessa in copia al citato A.R.T.A.. Con detta nota, si comunicava altresì, che la scrivente aveva già predisposto le copie necessarie per la trasmissione del Piano all’Ufficio del Genio Civile  di Trapani, ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n°64/74.

 

q       Con nota recante  n° 15734 del 09.08.2002 (prot.int. 2302/IM)  la scrivente, in esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con delibera n° 55 del 14.03.2002  e successiva delibera di proroga n° 123 del 13.06.20002, ai sensi della c.d. “legge Bassanini”  ha trasmesso all’UFFICIO del GENIO CIVILE di TRAPANI, in duplice copia, lo strumento urbanistico in parola, corredato dallo Studio Geologico – Tecnico a firma del Dott. Giuseppe Baiata, per l’acquisizione del parere di cui all’art. 13 della legge n° 64/74. Detta nota è stata trasmessa per conoscenza all’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente

 

q       Il parere è stato reso dall’Ufficio del Genio Civile di Trapani in data 06.12.2002, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n° 64 del 02.02.1974, giusta nota pervenuta in data 09.12.2002 recante n° 24017

 

q       In pari data (09.12.2002), con nota recante n° 24046  la scrivente ha trasmesso al Sindaco pro-tempore (Giacomo Tranchida), ai componenti la Giunta Municipale , al Segretario/Direttore Generale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente della 3^ Commissione Consiliare la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per l’ADOZIONE di detto strumento urbanistico, fermo restando l’acquisizione dei pareri della COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. e della 3^ COMMISSIONE CONSILIARE , previa verifica della compatibilità da parte dei componenti.

 

q       In data 17.12.2002 con prot. n° 24757 l’A.R.T.A., con nota n° 74703 dell’11.12.2002 chiede al Sindaco del Comune (e per conoscenza all’Ufficio del Genio Civile) URGENTI INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE ED ALLA SUCCESSIVA TRASMISSIONE PER L’ESAME DA PARTE DELL’ASSESSORATO

 

q       Con nota del 27.12.2002 prot. n° 25396 la scrivente riscontra la nota dell’A.R.T.A. comunicando all’organo regionale che la minuta  della delibera consiliare  è stata trasmessa all’A.C. sin dal 09.12.2002, tenuto conto che in pari data  è stato acquisito il parere dell’Ufficio del Genio Civile ai sensi dell’art. 13 della L. 64/74.

 

q       Dal 08.01.2003 al 24.01.2003 i consiglieri comunali prendono visione degli atti ed elaborati del P.R.G.

 

q       La COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE  ha espresso parere FAVOREVOLE nella seduta del  28.01.2003, previo esame del P.R.G. nelle sedute del 09.01.2003, 14.01.2003 e 21.01.2003;

 

q       La 3^ COMMISSIONE CONSILIARE esamina lo strumento urbanistico rispettivamente nelle  sedute del 12.03.2003 e del 13.03.2003

 

q       Con nota pervenuta in data 28.02.2003 recante n° 4886 l’A.R.T.A. INVITA  il PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE A PROVVEDERE URGENTEMENTE ALLE PROCEDURE DI COMPETENZA, AVVERTENDO CHE TRASCORSI INFRUTTUOSAMENTE TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE, AVREBBE NOMINATO UN COMMISSARIO AD ACTA SENZA ULTERIORE AVVISO.

 

q       In data 10.04.2003 n° 8 dei componenti il Consiglio Comunale, dichiaratisi compatibili ai sensi di legge, decidono di dare ULTERIORI DIRETTIVE  per la redazione del PIANO REGOLATORE GENERALE, così come risulta dalla Delibera Consiliare n° 56 del 10.04.2003

 

q       In data 15.04.2003 con prot. n° 8630 il  Segretario/Direttore Generale ha comunicato alla scrivente che “…..la proposta deliberativa di adozione del PRG, inserita all’o.d.g. del Consiglio Comunale, convocato nei giorni 7 e 9 aprile e relative sedute di prosecuzione 8 e 10 aprile, non è stata adottata, in quanto i Consiglieri Comunali dichiaratisi compatibili, hanno emanato…. all’ufficio di Piano ulteriori direttive che si allegano in copia, formalizzate nell’atto consiliare n° 56 del 10.04.2003;

 

q       In data  03.06.2003 con prot. n° 12696 perviene la nota dell’ A.R.T.A. – unità operativa 3.2 Prot. n° 31639 del 22.05.2003 con la quale il Dirigente Generale (Dott.A. Scimemi) comunica al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario/Direttore Generale che “Nel prendere atto di quanto richiamato nella nota acquisita al protocollo di questo Assessorato al n. 8630 del 17.04.03, rilevando da quanto trasmesso in allegato alla stessa nota, che quanto oggetto del provvedimento consiliare di restituzione del P.R.G. già istruito e trasmesso per l’esame , all’ufficio di Piano, può costituire oggetto di apposita prescrizione in sede di adozione, rammentando che lo stesso atto costituisce atto dovuto e quindi urgente ed inderogabile, anche in presenza di convocazione dei comizi elettorali, si Invita la S.V. a provvedere urgentemente alla definizione delle procedure di competenza. Per quanto sopra evidenziato, si avverte che trascorsi infruttuosamente cinque giorni, si darà corso alla nomina di un Commissario ad acta senza ulteriore avviso”.

 

      Tutto ciò premesso e considerato, nel ritenere la procedura proposta dal C.C. del tutto anomala sotto il profilo tecnico-amministrativo, trattandosi di ULTERIORI DIRETTIVE che  stravolgono le previsioni del piano già DEFINITO a far data dal 22.07.2002, si specifica quanto segue:

 

1.      Eventuali “ULTERIORI DIRETTIVE” avrebbero potuto essere formulate dal Consiglio Comunale contestualmente alla proposta di REVOCA dell’incarico al professionista (Ing. Benedetto Colajanni) sin dal 31.01.2002, che si ricorda,  aveva già  consegnato il P.R.G. sul quale la scrivente n.q. di dirigente dell’UTC, aveva espresso il proprio motivato parere NEGATIVO, trattandosi di violazioni della normativa urbanistica e dello SCHEMA DI MASSIMA approvato dal Commissario ad acta il 18.12.1997 (vedasi in proposito – RACCOMANDAZIONE del consiglio comunale)

 

2.      Con Delibera della G.M. n° 55 del 14.03.2002, la scrivente ha ricevuto l’incarico per la DEFINIZIONE dell’importante strumento urbanistico prendendo atto delle DIRETTIVE GENERALI formulate dallo stesso Consiglio Comunale sin dal 1995, del dimensionamento del P.R.G. contenuto nello SCHEMA di MASSIMA approvato dal Commissario ad acta in data 18.12.1997 e delle trasformazioni pianificatorie dovute ai numerosi PIANI di lottizzazione a tutt’oggi “in itinere”. Si evidenzia in proposito che altri PIANI Di LOTTIZZAZIONE  sono stati di recente approvati dal Consiglio Comunale e successivamente CONVENZIONATI, ai sensi di legge, con un ulteriore incremento della popolazione che potrebbe stravolgere ancor più le previsioni insediative del P.R.G. in questione,  che si ricorda ancora una volta, è oggetto di RIELABORAZIONE TOTALE sin dal 1993 : da oltre un decennio.

A tal riguardo,  non posso fare  a meno di evidenziare che dal mese di luglio 2002 ad oggi, sono state rilasciate ben 97 concessioni edilizie e stipulate n° 2 CONVENZIONI URBANISTICHE che prevedono un insediamento di ulteriori 124 abitanti. Altre CONVEZIONI sono state già concordate con le ditte di interesse, e giovedì 19 giugno c.m., sarà stipulata definitivamente la CONVENZIONE URBANISTICA INTEGRATIVA  relativa alla realizzazione del PROGRAMMA RESIDENZIALE DI EDILIZIA PUBBLICA (150 ALLOGGI in località Bonagia) che prevede come ben noto, l’insediamento di n° 600 abitanti. Questi ultimi dati (n° 724 abitanti) dovranno quindi  essere sommati ai precedenti 1000 abitanti previsti nei PIANI di LOTTIZZAZIONE convenzionati, già conteggiati nel P.R.G. ai fini del fabbisogno decennale, così come risulta dalla relazione analitica dello stato di fatto allegata a detto strumento urbanistico.

 

        Per le motivazioni sopra specificate, si ritiene che le proposte dei Consiglieri Comunali costituiscono VARIAZIONI SOSTANZIALI ad uno strumento urbanistico, già definito nell’iter tecnico – amministrativo ed in quanto tali (aumento dell’indice di edificabilità da 0,50 mc/mq a 1,00 mc/mq) comporterebbero una rielaborazione “ex novo” del P.R.G. con ulteriore verifica degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68. In quest’ultimo caso il sovradimensionamento del PIANO potrebbe comportare una rielaborazione totale dello strumento urbanistico in parola, oltre che  un notevole dispendio di tempo e di energie.

       Pur tuttavia la scrivente, tenuto conto delle esigenze ivi rappresentate, già oggetto di approfondimento in sede di DEFINIZIONE  del P.R.G., ritiene opportuno proporre al Consiglio Comunale la presente RELAZIONE INTEGRATIVA che può  costituire apposita PRESCRIZIONE  in sede di adozione del P.R.G.: 

 

PUNTO N° 1

 

PROPOSTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI del 10.04.2003:

       Non potendo classificare gli ambiti territoriali di “insediamenti antichi” delle frazioni quali zona “B”, oggi soggette a declassificazione a norma di legge (D.M. 1444/68) gli indici territoriali previsti in tutte le zone omogenee “C2”, vengano trasformate in zone omogenee “C1” con un indice non inferiore a 1,00 mc/mq, salvaguardando inoltre, i volumi esistenti, qualora vengano proposte demolizioni e ricostruzioni in sito, (autorizzabili paradossalmente in zona omogenea “E” – verde agricolo), tenuto conto peraltro, che le stesse zone sono classificate dal Programma di Fabbricazione vigente sin dal 1971, quali zone omogenee “B” con indice di fabbricabilità pari a 5,00 mc/mq. Tale esigenza scaturisce peraltro dal fatto che i lotti oggetto di edificazione esistenti in dette zone, risultano fortemente frazionati e, che spesso ci si trova in presenza di edilizia abitativa continua”.

 

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA

      La proposta non può essere accolta nella sua interezza, per le motivazioni in premessa specificate, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni essenziali del territorio, poiché l’attuazione di eventuali previsioni insediative comprometterebbe l’irreversibile l’integrità ambientale dell’abitato di Valderice e di tutte le sue frazioni e il non rispetto della dotazione minima inderogabile  prevista per legge, ad ogni abitante insediato (18 mq/ab) ai sensi dell’art. 3 del D.M. n° 1444/68

 

      Purtuttavia, si propone di integrare gli articoli 19 e 20 delle Norme Tecniche di Attuazione  come segue:

 

   Nelle zone omogenee “C1” e “C2” in aggiunta all’indice di edificabilità ivi previsto, possono essere realizzati SUPERFICI NON RESIDENZIALI (S.N.R.) quali autorimesse, magazzini, pertinenze, porticati, verande coperte, dependance ecc..,  utilizzando un ulteriore indice di edificabilità pari  a 0,50 mc/mq.

   Nelle zone omogenee “C2” ricadenti all’interno della fascia di 500 metri a partire dalla battigia l’indice di densità edilizia massima non può superare i 0,75 mc/mq così come previsto dall’art. 15 della L.R. n° 71/1978, e pertanto, per la realizzazione delle SUPERFICI NON RESIDENZIALI, di cui sopra, potrà essere applicato, in aggiunta all’indice di edificabilità ivi previsto, il parametro di  0,25 mc/mq.

PUNTO N° 2

 

PROPOSTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI del 10.04.2003:

          “Limitare le zone omogenee “C0” e “B0” che non prevedono ulteriore edificabilità, bensì la sola conservazione e/o ristrutturazione degli edifici esistenti, solo ed esclusivamente nella fascia dei 150 metri dalla battigia marina, evitando altresì l’inclusione in tali zone, degli agglomerati urbani storici preesistenti, riservando comunque assoluta priorità alle esigenze del progetto per il recupero urbanistico degli agglomerati, fortemente voluto da questa maggioranza e da questa amministrazione e, affidato al progettista del P.R.G. che, diligentemente ha provveduto a redigere lo studio ed opportunamente allocarlo all’interno dello stesso P.R.G. Oltre i 150 metri dalla battigia, con esclusione delle zone omogenee “A” e “B” saranno osservate le prescrizioni di cui all’art. 15 della L.R. 78/76”

 

 

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA

        La proposta non può essere accolta in quanto stravolgerebbe i contenuti dello STUDIO di PIANIFICAZIONE URBANISTICA e AMBIENTALE DELLA FASCIA COSTIERA con il quale sono stati individuati gli agglomerati abusivi, mediante una puntuale analisi di tutti gli immobili oggetto di sanatoria. In un data base collegato, sono stati riportati circa 600 immobili abusivi rappresentati in apposite cartografie di progetto, dalle quali sono stati appunto individuati gli agglomerati e/o i contesti  oggetto di riqualificazione urbanistica e ambientale.

   Si rinvia pertanto ad una attenta lettura delle relazioni e della documentazione allegata a detto importante studio di pianificazione della fascia costiera. 

 

 

PUNTO N° 3

 

PROPOSTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI del 10.04.2003:

“In esecuzione al Decreto del Dirigente Generale dell’A.R.T.A. n° 257 del 26.02.2003 con il quale è stata applicata la DEROGA all’art. 57 della L.R. n° 71/78 così come modificata dal comma 10 dell’art. 89 della L.R. n. 6/01, relativamente al “Progetto di massima per il recupero e la valorizzazione del litorale costiero”, si rende necessaria la previsione di una viabilità alternativa intermedia, al fine di permettere l’accesso carrabile ai lotti che rimarrebbero interclusi, ubicati fra la viabilità provinciale e la stessa viabilità pedonale-ciclabile, permettendo altresì una migliore fruizione del mare e della costa nella sua interezza. “

 

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA

Si ritiene che il P.R.G. abbia già risolto il problema della viabilità alternativa intermedia rispetto a quanto previsto nel PROGETTO di MASSIMA in questione, la cui variante urbanistica è stata approvata recentemente, con il D.D.G. n° 528 del 12.05.2003. Il progetto esecutivo, dovrà infatti, valutare ulteriormente il sistema della viabilità alternativa, consentendo la fruibilità del litorale costiero e dei lotti di terreno che diventerebbero inaccessibili a detta dei consiglieri comunali.

Particolari casi localizzati in ambiti territoriali limitati, potrebbero essere oggetto di apposite varianti urbanistiche, purchè finalizzate all’interesse pubblico della collettività tutta.

 

Valderice, 16.06.2003

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano

        Progettista del P.R..G.

       Arch. Maria Iovino